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La normativa regionale che riguarda le vendite di fine stagione (l.r. n. 3/2015 art. 1) dispone fra l’altro che “l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori”.
Pertanto non si deve più inviare alcuna comunicazione al Comune.
Si ricorda che le vendite di fine stagione riguardano “i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.”
Inoltre, si specifica che, ai sensi dell’art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali”.
Servizio SUAP
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Last update: 30 December 2025, 09:47