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Si rammenta che, ai sensi del D.Lgs. 116/2020 e dell’art. 8bis del vigente Regolamento disciplinante la TARI, per comunicare la decisione di avvalersi di soggetto privato per avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti da un’utenza non domestica, occorre presentare richiesta, utilizzando l’apposito modulo entro le seguenti scadenze:
- Entro il 30 giugno di ciascuno anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo: entro 30 giugno 2024 con decorrenza 1° gennaio 2025;
- Per utenze di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, in data successiva al termine annuale sopra indicato: entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione/detenzione dei locali/aree, con effetto dal 1° gennaio successivo.
La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 2 (due) anni.
SETA, indicativamente nel mese di gennaio 2025 provvederà a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospenderà, dal 1° gennaio 2025, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l’utenza interessata.
Qualora l’utenza non presenti la suddetta comunicazione entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, come previsto dall’art. 9 del Regolamento.
Coloro che eserciteranno la scelta di abbandonare il servizio pubblico a decorrere dal 2025, dovranno presentare al Consorzio di Area Vasta CB16, entro il 31 gennaio 2026, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno 2025, con le modalità previste dal comma 7bis dell’art. 8bis del Regolamento TARI.
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini di cui sopra, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tassa indebitamente esclusa dalla tassazione.
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Last update: 6 June 2024, 11:42