Pagamenti dovuti - Richiesta di rateizzazione e/o dilazione

Last update 9 November 2020

Art. 25 - Regolamento fenerale delle Entrate
(approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2020)

Dilazioni di pagamento

  1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse - a specifica domanda nella quale il debitore attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà - dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, nel rispetto delle regole stabilite dai commi successivi e tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
  2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale-patrimoniale.
  3. Al fine di consentire la valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica il richiedente dovrà produrre al Funzionario Responsabile dell’entrata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
    a) in caso di persone fisiche o ditte individuali: la condizione lavorativa, le proprietà immobiliari e mobiliari;
    b) in caso di persone giuridiche: la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
    Tra i documenti, dovranno essere presentati, almeno:
    a) per le persone fisiche: attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
    b) per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi o scritture contabili.
  4. Non si procede a dilazione per importi fino a 100,00 euro. L’importo minimo rateizzabile è pari ad € 100,01, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese di notifica e spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
  5. Le dilazioni sono concesse alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:
    Fino a 100 € - nessuna dilazione
    da 100,00 € a 500,00 € - dilazione in 4 rate
    da 501,00 € a 2.000,00 € - da un minimo di 5 rate fino ad un massimo di 12 rate
    a 2.001,00 € a 6.000,00 € - da un minimo di 13 rate fino ad un massimo di 24 rate
    da 6.001,00 € a 20.000,00 € - da un minimo di 25 rate fino ad un massimo di 36 rate
    da 20.000,01 a 50.000,00 € - da un minimo di 37 rate fino ad un massimo di 48 rate
    oltre 50.000,00 € - da un minimo di 49 rate fino ad un massimo di 72 rate
  6. Qualora l’importo rateizzato sia superiore a € 10.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà del Funzionario Responsabile dell’Entrata richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore.
  7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione che deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.
  8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 19 del presente Regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
  9. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
  10. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.
  11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva.
  12. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate al punto 4 in ragione della entità dello stesso.
  13. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato
  14. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario/affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
  15. La dilazione di pagamento può essere concessa anche su avvisi di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, avuto riguardo al rispetto dei termini di decadenza della notificazione del titolo esecutivo. In tal caso l’ultima rata della dilazione non può scadere oltre i 12 mesi antecedenti a tale data.
  16. Sono fatte salve le disposizioni e le condizioni appositamente previste per specifiche entrate comunali da Leggi, regolamenti o a atti amministrativi dell'ente.
Modulo richiesta
02-09-2021

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