Attestazione di soggiorno per i cittadini comunitari

Last update 17 February 2023

Attestazione (sostitutiva della carta di soggiorno) per cittadini appartenenti a Stati membri dell' Unione Europea ed equiparati

A chi è rivolto

I cittadini comunitari possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per periodi inferiori a tre mesi. Per i periodi superiori ai tre mesi è necessaria l'attestazione di soggiorno iscrivendosi all'Ufficio Anagrafe di residenza dimostrando di avere i requisiti stabiliti dal D.Lgs n. 30 del 6/02/07.

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari od equiparati. Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea.

Ad oggi gli Stati appartenenti all'Unione Europea sono 27 e precisamente, oltre all'Italia: Austria, Belgio, Bulgaria Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
"N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino".
Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea la stessa normativa viene applicata anche per nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020)

Dall'11 aprile 2007 è competenza dei Comuni attestare la regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari, pertanto gli uffici Anagrafe provvedono al rilascio dei seguenti certificati:

  • attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica;
  • attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell'unione europea;
  • attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea;

Chi può fare richiesta

I cittadini appartenenti all'Unione Europea (ed equiparati) aventi i requisiti:

  1. chi é lavoratore subordinato o autonomo;
  2. chi dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo, comunque denominato, che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale;
  3. chi é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale;
  4. Chi é familiare, come definito dall'art. 2 del Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione, avente diritto di soggiornare ai sensi delle lettere 1), 2) o 3).

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte ai numeri 1), 2) o 3).

Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  • segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Modalità di richiesta - modulistica

La richiesta deve essere formulata personalmente all'Ufficio Anagrafe richiedendo:

  • l'attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica (al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe);
  • l'attestazione di iscrizione anagrafica (a seguito dell'avvenuta iscrizione);
  • l'attestazione di soggiorno permanete per i cittadini dell'unione europea (dopo aver dimostrato di aver soggiornato legalmente e senza interruzioni per almeno 5 anni sul territorio nazionale; Attenzione: al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

Per la verifica dei documenti da allegare consultare le schede pubblicate nell'approfondimento relative a:

  • Attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell'unione europea
  • Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea
  • Brexit - Istruzioni operative per i cittadini britannici

Costi

attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: gratuito;
attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell'unione europea: due marche da bollo in vigore
attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: due marche da bolloin vigore

Ufficio di competenza:
Anagrafe
rischieste esclusivamente su per appuntamento
Per gli appuntamenti contattare il centralino del Comune 01191151 quindi scegliere 3 (Anagrafe e Stato Civile) e quindi 1 (Anagrafe)
telefonare nei seguenti giorni ed orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 12.00 alle 14.00, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.00

Tempi di erogazione

A decorrere dal giorno della richiesta:

  • attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: contestuale alla richiesta di residenza;
  • attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: entro 90 gg dalla richiesta;
  • attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: entro 30 gg dalla richiesta;

Normativa di riferimento

  • Legge 24 dicembre 1954 n. 1228;
  • D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30.
  • Circolare Ministero dell'Interno n. 3 del 11 febbraio 2020

 


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