Descrizione
Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di Seggio elettorale
Il Sindaco, visto l’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che prevede l’aggiornamento periodico dell’Albo, invita gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell’Albo, a presentare apposita domanda entro il mese di ottobre del corrente anno.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione;
- il titolo di studio.
Requisiti di idoneità:
- essere elettore del Comune;
- non aver superato il settantacinquesimo anno di età;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
Sono esclusi per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
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Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di Seggio elettorale
Il Sindaco, visti gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall’art.9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e successive modificazioni, invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell’apposito Albo, a presentare apposita domanda entro il mese di novembre del corrente anno.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione;
- il titolo di studio.
Requisiti di idoneità:
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Sono esclusi per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Sono esclusi inoltre (art. 6 della legge 30/04/1999, n. 120):
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall’art. 104. 2° comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
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Il Sindaco
Claudio Castello
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Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2025, 11:27