Aviaria, gli interventi attivati

Le azioni intraprese all’interno dell’allevamento infetto a Chivasso e nelle zone circostanti

Data :

4 febbraio 2025

Aviaria, gli interventi attivati
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Descrizione

In merito al caso di influenza aviaria riscontrato sul territorio dell’Asl TO4, si informa che il sospetto della malattia è stato rilevato dall'Istituto Zooprofilattico di Torino nella giornata di venerdì 31 gennaio a seguito di un aumento anomalo della mortalità presso un allevamento con sede all’interno del Comune di Chivasso.

Come previsto dalla normativa nazionale ed europea, l'allevamento è stato subito posto sotto sequestro da parte dei Servizi Veterinari dell'ASL TO4 e si è immediatamente proceduto a verificare tutte le movimentazioni di personale e mezzi da e per l'allevamento, al fine di risalire alla possibile causa di introduzione del virus (nel Nord Italia sono presenti alcuni focolai) e a impedirne la diffusione verso altri stabilimenti (c.d. indagine epidemiologica).

La conferma di Influenza aviaria si è avuta nella giornata di sabato 1° febbraio da parte del Centro di Referenza Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: a seguito di ciò si è proceduto, come previsto dalla normativa, a istituire la Zona di Protezione (raggio di 3 chilometri dal focolaio) e la Zona di Sorveglianza (ulteriori 7 chilometri a partire dal focolaio): l'individuazione di queste zone è fondamentale per attuare le necessarie misure di sorveglianza sugli allevamenti presenti per escludere la diffusione del virus e ad attuare le dovute restrizioni nella movimentazione dei capi.

Contestualmente si è proceduto a controllare gli allevamenti piemontesi venuti in contatto con personale e mezzi transitati nell'allevamento in questione. Nella giornata di lunedì 3 febbraio è stata convocata l'Unità di Crisi presso l'ASL TO4 che ha visto la partecipazione del Settore veterinario della Regione, del Centro di Referenza per l'influenza aviaria di Padova, dell'Istituto Zooprofilattico di Torino e dell'ASL di Asti (coinvolta per una porzione di territorio dalla zona di sorveglianza), nel corso della quale sono state definite e programmate le attività di eradicazione ed estinzione del focolaio secondo quanto stabilito dalla normativa.


Gli ultimi aggiornamenti


Aviaria, due docenti universitari rispondono alle domande dei cittadini


Cosa devono sapere le aziende:

  • sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
  • sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l’autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe;
  • i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
  • sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità competente in accordo con l’autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati.

 

Cosa è raccomandato agli allevamenti avicoli rurali per il pollame allevato per il proprio consumo:

  • evitare il contatto con uccelli selvatici indicando che l’ideale sarebbe allevare gli avicoli completamente al chiuso o in uno spazio recintato, ma in cui la mangiatoia e l’abbeveratoio siano adeguatamente protetti.
  • evitare la presenza di fossi, canali o stagni nel recinto;
  • separare galline, polli, faraone, tacchini (gallinacei) da anatre e oche (anseriformi).

 

Nei Comuni di Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Crescentino, Lauriano, Mazzè, Montanaro, Monteu Da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte:

  • pollame e uova provenienti da allevamenti siti nella zona di sorveglianza non potranno essere presenti né commercializzati sulle aree mercatali;
  • il divieto di presenza e vendita è esteso anche a tutti gli allevamenti avicoli rurali compresi quelli esonerati dall’obbligo di marchiatura con il codice del produttore (meno di 50 galline ovaiole);
  • ugualmente, sulle aree mercatali di tali Comuni, è vietata la presenza di pollame e altri volatili in cattività ovvero uccelli da voliera come pappagallini, canarini, faraone, quaglie, oche, tacchini, papere, ecc.;
  • sono in generale vietate fiere, esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino i volatili indicati.

È possibile la commercializzazione di carni di pollame regolarmente macellato e di uova provenienti da centri di imballaggio o da allevamenti siti al di fuori dalla zona oggetto di ordinanza.

 

In merito agli allevamenti avicoli rurali:

  • non vi sono pericoli derivanti dal consumo delle loro carni o uova;
  • il ritiro di quest’ultime è disposto esclusivamente come misura cautelare per la possibilità di trasmissione ad altri avicoli;
  • l’eventuale contaminazione non è pericolosa per il consumatore, bensì per il possibile contatto delle uova o dei relativi scarti (gusci) con altri avicoli.

Tutte le misure presenti nelle comunicazioni dell’ASL TO 4 sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta. I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste di suddetti provvedimenti ed i contravventori alle disposizioni saranno puniti a termini di legge.

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Allegati

Approfondimenti sull'aviaria

Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2025, 10:26

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