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Permessi di parcheggio per persone disabili

Dernière modification 11 janvier 2023

Con il Decreto Presidente della Repubblica 30.7.2012 n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.8.2012,n. 203, riguardante il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide", è stato introdotto nell'ordinamento nazionale il contrassegno invalidi denominato ora "contrassegno di parcheggio per disabili", conforme al modello dell'Unione europea, previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Cosa fare

Gli interessati devono presentare la domanda rivolta al Sindaco unitamente alla certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medicina-legale dell'A.S.L. d'appartenenza dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale è richiesta l'autorizzazione ha ridotte capacità di deambulazione, o possono presentare copia conforme del verbale delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che deve riportare espressamente anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 9/2/2012 n. 5- Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Si precisa che la domanda è esente da bollo solo per il rilascio del “contrassegno invalidi” ai sensi dell’art. 381 del Reg. Esecuzione del CdS nei confronti dei soli soggetti le cui limitazioni motorie risultino permanenti, nel caso di invalidità temporanea l’istanza deve essere corredata dal pagamento dell’imposta di bollo di €16,00.

Si precisa che al fine di valutare se l’invalidità debba considerarsi temporanea o permanente occorrerà verificare se nel Verbale rilasciato dalla competente Commissione medica (prodotto a questo Ufficio a cura del richiedente), sia prevista o meno la “revisione” del provvedimento.

Modalità di richiesta

I titolari di certificato di invalidità per il rilascio del contrassegno permanente devono presentarsi agli uffici della Polizia Municipale in via Siccardi 4 (orario lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 17) con l'apposita modulistica compilata e i seguenti allegati a seconda delle tipologie:

1) Primo rilascio contrassegno permanente (richiesta esente marca da bollo) con i seguenti allegati:

  1. certificato del medico Legale/Verbale Comm. Medica (omissis già rilasciato in copia) in originale che attesta la difficoltà alla deambulazione o delle altre patologie riconosciute;
  2. una fotografia recente formato tessera del titolare del contrassegno.

2) Primo rilascio contrassegno temporaneo (n. 1 marca da bollo da 16,00€) con i seguenti allegati:

  1. certificato del medico Legale/Verbale Comm. Medica (omissis già rilasciato in copia) in originale che attesta la difficoltà alla deambulazione o delle altre patologie riconosciute;
  2. una fotografia recente formato tessera del titolare del contrassegno.

3) Rinnovo contrassegno permanente (esente marca da bollo) con i seguenti allegati:

  1. certificato del medico curante che esplicitamente attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno;
  2. una fotografia recente formato tessera del titolare del contrassegno;
  3. contrassegno scaduto.

4) Rinnovo contrassegno temporaneo (n. 1 marca da bollo da 16,00 €) con i seguenti allegati:

  1. certificato del medico Legale/Verbale Comm. Medica (omissis già rilasciato in copia) che attesta il proseguimento della difficoltà alla deambulazione o delle altre patologie riconosciute comprensivo del periodo della durata del certificato in anni;
  2. una fotografia recente formato tessera del titolare del contrassegno;
  3. contrassegno scaduto.

Ufficio di competenza

Polizia municipiale

Tempi di erogazione

Immediato se presente con foto il titolare o entro l'apposizione della firma del titolare.

Il colore del nuovo contrassegno è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro e deve contenere:

  • il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro;
  • la data di scadenza del contrassegno;
  • il numero di serie del contrassegno;
  • il nome e il timbro dell'autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno.
  • la scritta in stampatello "PARCHEGGIO PER DISABILI" nella lingua dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso.
  • a sufficiente distanza segue la scritta "Contrassegno di parcheggio" in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea
  • il cognome;
  • il nome;
  • la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale;
  • la fotografia del titolare.
  • la scritta: "Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova"
  • la scritta: "In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli"

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale, devono essere riconosciuti validi anche i contrassegni conformi al modello europeo rilasciati dagli altri Stati Membri UE.
In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

ATTENZIONE
Il permesso ha una validità di 5 anni per i certificati rilasciati a tempo indeterminato dall'ASL o con la scadenza indicata dalcertificato stesso, ed il rinnovo avviene mediante la presentazione, di certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

La mancata esposizione del contrassegno è sanzionata a norma dell'articolo 158, comma 2, lettera g), codice della strada.
L'esposizione di copia fotostatica del contrassegno, (o comunque non dell'originale), a parte il possibile l'aspetto penale, deve essere sanzionata a norma dell'articolo 188, codice della strada.
Il Comune di Chivasso ha previsto la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Aggiornato 2023

Modulo
02-09-2021

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