Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi
Published on 19 January 2022 • 2022 , Protezione Civile
La Regione Piemonte ha dichiarato dal 16 gennaio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della regione, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale di Arpa Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.
L’art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:
“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe ai divieti previste dal comma 4 dell.art. 10 della stessa legge
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. /2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”
L’art. 13 delIa Legge regionale n. 15/2018 prevede che:
“1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.
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3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”