Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Ultima modifica 11 ottobre 2022

Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160

Si informa che, dal 1° gennaio 2021, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono stati sostituiti dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall’art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone nel Comune di Chivasso è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021.

Unitamente al regolamento sono state altresì approvate le tariffe del Canone, che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, assicurano le previsioni di gettito dei previgenti tributi.
Ai sensi dell’art. 1 c. 846 della L. n. 160/2019, la gestione del Canone è stata affidata al Concessionario MT SpA, che, provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento per l’anno 2021, tenendo conto delle occupazioni di suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie in essere (ad esclusione delle occupazioni con dehors, attualmente esentati fino al 30 giugno 2021, salvo eventuali future proroghe).

Si riportano qui di seguito le informazioni principale della nuova entrata.

Presupposto del canone (art. 1 c. 819 L n. 160/2019 e art. 3 Regolamento):

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) limitatamente alla misura di superficie ed alla durata comuni. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari, maggiorate del 50%. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico abbia una durata superiore a quella dell’esposizione pubblicitaria, per il periodo di coesistenza dei presupposti si applicherà il Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre dalla cessazione di quest’ultimo presupposto, l’intera occupazione di suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione.

Soggetti tenuti al pagamento (art. 1 c. 823 L. n. 160/2019 e art. 6 Regolamento)

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie (art. 1 c. 821 L. n. 160/2019 e art. 35 del Regolamento)

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini dell’applicazione del Canone, si dividono in permanenti e temporanee:

  • sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
  • sono temporanee le occupazioni, anche se continuative o ricorrenti, di durata inferiore all’anno.

Determinazione della superficie di occupazione (art. 1 c. 824 L. n. 160/2019 e art. 37 del Regolamento)

La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. E’ espressa in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

Per la determinazione della superficie in casi particolari, si demanda al regolamento comunale.

Determinazione della superficie di esposizione pubblicitaria (art. 1 c.825 L. n. 160/2019 e art. 52 del Regolamento)

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per la determinazione della superficie in casi particolari, si demanda al regolamento comunale.

Modalità e termini di pagamento (art. 1 c. 835 L. n. 160/2019 e art. 59 Regolamento):

Il versamento del Canone è effettuato tramite la piattaforma PagoPA, oppure le altre modalità di pagamento previste dalla normativa, utilizzando il modulo allegato all'avviso, sul quale saranno riportate maggiori informazioni.

Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;
per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione (ovvero entro il 31 marzo per le annualità successive alla prima), le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre.
Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: 31 maggio – 31 luglio - 30 settembre e 30 novembre.

Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ovvero, nei casi previsti dall’art. 58 del regolamento, alla presentazione della dichiarazione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio competente, ovvero del Concessionario, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione in due rate, la prima da corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione o dell’atto autorizzativo ovvero, nei casi previsti dall’art. 58, alla presentazione della dichiarazione, e la seconda entro l’ultimo giorno di occupazione o di diffusione del messaggio pubblicitario.

Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio/autorizzatorio.

Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico o dell’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante/soggetto titolare dell’autorizzazione all’esposizione mezzi pubblicitari. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00 per pagamenti del canone annuo, Euro 2,00 per pagamenti del canone giornaliero. Tali importi non devono essere considerati come franchigia.

Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi al tasso legale e le sanzioni di cui a successivi articoli, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Ai sensi degli artt. 15 e 30 del Regolamento, l’omesso versamento del canone è causa di decadenza dal titolo autorizzatorio, previa comunicazione di cui all’art. 61 del regolamento.

Avvertenze

Tutti coloro che vogliono effettuare un'occupazione di aree o spazi pubblici ovvero delle esposizioni pubblicitarie, in via permanente o temporanea, devono preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione, anche nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia esente dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. L'avvenuto pagamento del Canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni. In caso di mancanza delle prescritte autorizzazioni/concessioni le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie sono da considerarsi abusive, con conseguente applicazione delle indennità e sanzioni previste dall'art. 73 del regolamento comunale disciplinante il Canone.

Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sanano l'occupazione e/o la diffusione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata, qualora sanabile, con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione.

Nelle more di appurare con gli uffici comunali competenti l'esistenza di un valido titolo di autorizzazione / concessione per l'effettuazione delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie in essere, ai sensi dell'art. 82 comma 4 del vigente regolamento comunale disciplinante il Canone, il Concessionario provvederà a richiedere il pagamento del Canone dovuto per l'anno 2021. All'esito dei controlli si provvederà di conseguenza.

Si rimanda al regolamento ed all’informativa pubblicata sul sito internet del comune (www.comune.chivasso.to.it) per maggiori informazioni su tariffe del canone, riduzioni, esenzioni, casi in cui e’ dovuta la dichiarazione, disciplina dell’accertamento e della riscossione coattiva, sanzioni applicabili, disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, la diffusione o esposizione pubbllicitaria e per lo svolgimento del servizio pubbliche affissioni


 

All. A planimetria zona I e II
02-09-2021

Allegato formato pdf

Del. C.C. n. 10 del 29/03/2021
02-09-2021

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Regolamento e tariffe
02-09-2021

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All. A planimetria zona I
02-09-2021

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