Aviaria, le risposte ai dubbi

Le buone prassi sulla base delle indicazioni e dei chiarimenti dell'ASL TO 4

Data :

4 febbraio 2025

Aviaria, le risposte ai dubbi
Municipium

Descrizione

Cosa devono sapere le aziende:

  • sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
  • sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l’autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe;
  • i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
  • sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità competente in accordo con l’autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati.

 

Cosa è raccomandato agli allevamenti avicoli rurali per il pollame allevato per il proprio consumo:

  • evitare il contatto con uccelli selvatici indicando che l’ideale sarebbe allevare gli avicoli completamente al chiuso o in uno spazio recintato, ma in cui la mangiatoia e l’abbeveratoio siano adeguatamente protetti.
  • evitare la presenza di fossi, canali o stagni nel recinto;
  • separare galline, polli, faraone, tacchini (gallinacei) da anatre e oche (anseriformi).

 

Nei Comuni di Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Crescentino, Lauriano, Mazzè, Montanaro, Monteu Da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte:

  • pollame e uova provenienti da allevamenti siti nella zona di sorveglianza non potranno essere presenti né commercializzati sulle aree mercatali;
  • il divieto di presenza e vendita è esteso anche a tutti gli allevamenti avicoli rurali compresi quelli esonerati dall’obbligo di marchiatura con il codice del produttore (meno di 50 galline ovaiole);
  • ugualmente, sulle aree mercatali di tali Comuni, è vietata la presenza di pollame e altri volatili in cattività ovvero uccelli da voliera come pappagallini, canarini, faraone, quaglie, oche, tacchini, papere, ecc.;
  • sono in generale vietate fiere, esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino i volatili indicati.

È possibile la commercializzazione di carni di pollame regolarmente macellato e di uova provenienti da centri di imballaggio o da allevamenti siti al di fuori dalla zona oggetto di ordinanza.

 

In merito agli allevamenti avicoli rurali:

  • non vi sono pericoli derivanti dal consumo delle loro carni o uova;
  • il ritiro di quest’ultime è disposto esclusivamente come misura cautelare per la possibilità di trasmissione ad altri avicoli;
  • l’eventuale contaminazione non è pericolosa per il consumatore, bensì per il possibile contatto delle uova o dei relativi scarti (gusci) con altri avicoli.

Tutte le misure presenti nelle comunicazioni dell’ASL TO 4 sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta. I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste di suddetti provvedimenti ed i contravventori alle disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025, 19:27

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