Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente all'Unione europea

Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

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Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente all'Unione europea
Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Cosa fare
Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo. Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.
Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.
La dichiarazione deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Documenti da presentare
Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00.

La dichiarazione di ospitalità non sostituisce, ma si aggiunge alla comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cessione di fabbricato o di una parte di esso a cittadino extra UE. Come disposto con l’art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate ha assorbito l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato come in precedenza previsto, dal momento che è la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere in via telematica i dati al Ministero dell’Interno. Tale obbligo, tuttavia, permane per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto, ovvero quando il contratto non è soggetto a registrazione in termine fisso.

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Last update: 3 Oktober 2024, 18:02

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