Abbruciamenti di residui vegetali
Norme di comportamento
Last update 19 November 2024
Abbruciamenti di residui vegetali
La combustione del legno con dispositivi domestici (stufe, camini) e gli abbruciamenti autunnali e invernali di residui vegetali in campo causano rilevanti emissioni di PM10 e altri inquinanti, sebbene spesso non vengano percepiti come fattori di inquinamento.
Per residui vegetali (cf. D.Lgs. 152/2006) si intende: la paglia, gli sfalci e le potature eseguite in giardini e aree verdi o nello svolgimento di attività agricole e selvicolturali.
Il loro abbruciamento è consentito solo a particolari condizioni e in determinati periodi dell'anno, perché il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli sono considerate normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiegati come sostanze concimanti.
È consentito l'abbruciamento di un quantitativo di residui vegetali non superiore a 3 metri steri giornalieri per ettaro (il metro stero è il volume del cumulo o della catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente quindi anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali).
In una localizzazione lontana da terreni boscati, pascolivi e arbustivi, è possibile l'abbruciamento dal 1 aprile al 31 agosto, ma solo se dalla Regione non è dichiarato il periodo di massimo rischio per incendi boschivi. Nei periodi di massimo rischio per incendi la combustione all'aperto è sempre vietata.
Il regolamento comunale di polizia urbana, all'art. 20, precisa che la combustione può avvenire solo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 in giorni di assenza di vento, delimitando una zona libera da arbusti attorno al cumulo di 5 metri.
In alcuni zone della Regione è possibile l'abbruciamento dei residui vegetali anche nel periodo 1 settembre - 31 ottobre, ma - poiché Chivasso aderisce al protocollo di miglioramento della qualità dell'Aria - in questo periodo dell'anno occorre sempre verificare eventuali prescrizioni contenute nell'ordinanza che il Sindaco emette annualmente, in base all’andamento della qualità dell’aria e che valgono dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.
Approfondimenti:
Le informazioni sopra sintetizzate si basano sulle seguenti normative:
- L.R. n. 15/2018 (che ha abrogato la precedente legge regionale del 2013 e anche la necessità di comunicazione di accensione di fuochi).
- Art. 20 del Regolamento comunale di Polizia urbana