Description
Disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle agevolazioni comunali sulla tassa rifiuti (TARI), a seguito dell’emanazione della deliberazione ARERA n. 355/2025/r/rif del 29 luglio 2025, ai sensi dell’art. 23 comma 6bis del vigente regolamento.
Con deliberazione n. 355/2025 del 29 luglio 2025, come recentemente rettificata con Deliberazione n. 584/2025 del 23 dicembre 2025, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha disciplinato le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, nonché delle Deliberazioni della stessa Autorità sopra citate, approvando il “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 23 comma 6bis del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), sono state adottate le seguenti disposizioni di coordinamento fra quanto stabilito dai provvedimenti attuativi del “bonus sociale per i rifiuti” emanati da ARERA e le disposizioni Regolamentari, per l’applicazione delle agevolazioni economico-sociali coperte con risorse del bilancio comunale:
- nelle more del riconoscimento del bonus sociale rifiuti calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026, la percentuale di riduzione dell’agevolazione comunale TARI per la prima fascia ISEE (da 0 a 9.530,00 €) è da intendersi pari al 75%, ovverossia il 100% della parte eccedente l’ipotetico bonus sociale rifiuti di competenza del 2025, erogato nel 2026;
- le agevolazioni comunali previste nell’art. 23 del Regolamento sono estese alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, in analogia a quanto previsto per il bonus sociale;
- è confermata l’applicazione delle agevolazioni anche alla componente TEFA;
- in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 10.6 del TUBR, l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà prioritariamente portato in compensazione con eventuali omessi/parziali pagamenti relativi alla TARI 2025, per la parte eccedente l’eventuale riconoscimento dell’agevolazione comunale, previo invio al beneficiario di apposita comunicazione, con la quale verrà contestualmente riscontrata l’eventuale istanza di agevolazione comunale presentata entro il 31 ottobre 2025;
- qualora il pagamento della TARI 2025 per la parte eccedente il riconoscimento dell’agevolazione comunale fosse regolare, l’importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà riconosciuto entro il 30 giugno 2026, sulla prima rata utile, ovvero, in subordine, tramite rimessa diretta, come statuito dall’art. 10 del TUBR;
- le istanze di agevolazione TARI 2025 comunali saranno conseguentemente riscontrate nell’anno 2026, successivamente al ricevimento degli elenchi dei potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti.
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Servizio tributi
Pubblicato il 14/01/2026
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Dernière modification: 14 janvier 2026, 14:13